Art. 12

Certificato di esenzione

In vigore dal 19 dic 2019
Certificato di esenzione 1.   I prodotti sottoposti ad accisa che circolano dal territorio di uno Stato membro verso il territorio di un altro Stato membro in regime di sospensione dall'accisa e beneficiano dell'esenzione di cui all', paragrafo 1, sono accompagnati da un certificato di esenzione. Il certificato di esenzione specifica la natura e la quantità dei prodotti sottoposti ad accisa da consegnare, il valore dei prodotti, l'identità del destinatario esente e lo Stato membro ospitante che certifica l'esenzione. 2.   Gli Stati membri possono utilizzare il certificato di esenzione di cui al paragrafo 1 per altri settori dell'imposizione indiretta e al fine di garantire che il certificato di esenzione sia compatibile con le condizioni e i limiti applicabili alla concessione di esenzioni nel loro diritto nazionale. 3.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono il formulario da utilizzare per il certificato di esenzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2. 4.   Le procedure previste agli articoli da 20 a 27 non si applicano alla circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall'accisa destinati alle forze armate di cui all', paragrafo 1, lettera d), nell'ambito di una procedura che si fonda direttamente sul trattato Nord Atlantico. Tuttavia gli Stati membri possono prevedere che le procedure previste agli articoli da 20 a 27 si applichino a siffatta circolazione che abbia luogo interamente all'interno del proprio territorio o, tramite accordo tra gli Stati membri interessati, tra i territori di questi ultimi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2020:262:oj#art-12

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo