Art. 13
Esenzioni dal pagamento dell'accisa per i viaggiatori che si recano in paesi terzi o territori terzi
In vigore dal 19 dic 2019
Esenzioni dal pagamento dell'accisa per i viaggiatori che si recano in paesi terzi o territori terzi
1. Gli Stati membri possono esentare dal pagamento dell'accisa i prodotti sottoposti ad accisa venduti nei punti di vendita in esenzione da imposte e trasportati nei bagagli personali dei viaggiatori che si recano in un territorio terzo o in un paese terzo per via aerea o via mare.
2. I prodotti venduti a bordo di un aereo o di una nave durante un volo o una traversata marittima verso un territorio terzo o un paese terzo sono trattati come i prodotti venduti da punti di vendita in esenzione da imposte.
3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che le esenzioni previste nei paragrafi 1 e 2 siano applicate in modo tale da impedire ogni possibile evasione, elusione o abuso.
4. Ai fini del presente articolo si intende per:
a)
"punto di vendita in esenzione da imposte" qualsiasi esercizio situato in un aeroporto o in un porto che soddisfi le condizioni previste dalle autorità competenti degli Stati membri, in particolare a norma del paragrafo 3;
b)
"viaggiatore che si reca in un territorio terzo o in un paese terzo" qualsiasi viaggiatore in possesso di un titolo di trasporto per via aerea o marittima che menzioni come destinazione finale un aeroporto o un porto situato in un territorio terzo o in un paese terzo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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