Art. 38

Misure di vigilanza

In vigore dal 27 nov 2019
Misure di vigilanza Le autorità competenti esigono che le imprese di investimento adottino con anticipo le misure necessarie per fare fronte ai problemi seguenti: a) un’impresa di investimento non soddisfa i requisiti della presente direttiva o del regolamento (UE) 2019/2033; b) le autorità competenti hanno prove che indicano la probabilità che l’impresa di investimento violi le disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva o le disposizioni del regolamento (UE) 2019/2033 entro i successivi dodici mesi.
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