Art. 7

Segnalazione attraverso canali di segnalazione interni

In vigore dal 23 ott 2019
Segnalazione attraverso canali di segnalazione interni 1.   In linea generale e fatti salvi gli , le informazioni sulle violazioni possono essere segnalate attraverso i canali di segnalazione e le procedure interni di cui al presente capo. 2.   Gli Stati membri incoraggiano le segnalazioni mediante canali di segnalazione interni prima di effettuare segnalazioni mediante canali di segnalazione esterni, laddove la violazione possa essere affrontata efficacemente a livello interno e la persona segnalante ritenga che non sussista il rischio di ritorsioni. 3.   Nel contesto delle informazioni comunicate dai soggetti giuridici del settore privato e del settore pubblico ai sensi dell’, paragrafo 1, lettera g), e dalle autorità competenti ai sensi dell’, paragrafo 4, lettera a), e dell’, sono fornite adeguate informazioni relativamente all’uso dei canali di segnalazione interni di cui al paragrafo 2.
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