Art. 10
Segnalazione attraverso canali di segnalazione esterni
In vigore dal 23 ott 2019
Segnalazione attraverso canali di segnalazione esterni
Fatto salvo l’, paragrafo 1, lettera b), le persone segnalanti forniscono informazioni sulle violazioni utilizzando i canali e le procedure di cui agli , dopo aver utilizzato i canali interni di segnalazione, o effettuando una segnalazione direttamente attraverso i canali di segnalazione esterni.
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