Art. 10

Segnalazione attraverso canali di segnalazione esterni

In vigore dal 23 ott 2019
Segnalazione attraverso canali di segnalazione esterni Fatto salvo l’, paragrafo 1, lettera b), le persone segnalanti forniscono informazioni sulle violazioni utilizzando i canali e le procedure di cui agli , dopo aver utilizzato i canali interni di segnalazione, o effettuando una segnalazione direttamente attraverso i canali di segnalazione esterni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2019:1937:oj#art-10

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo