Art. 10

Diritti in materia di lavoro

In vigore dal 20 giu 2019
Diritti in materia di lavoro 1.   I diritti acquisiti o in via di acquisizione da parte dei lavoratori alla data di inizio di un congedo di cui agli o delle assenze di cui all' restano immutati fino alla fine del congedo o delle assenze. Al termine del congedo o delle assenze tali diritti si applicano con le eventuali modifiche derivanti dalla legge, dai contratti collettivi o dalle prassi nazionali. 2.   Gli Stati membri provvedono affinché al termine del congedo di cui agli i lavoratori abbiano il diritto di riprendere il loro posto di lavoro o un posto equivalente secondo termini e condizioni che non siano meno favorevoli e di beneficiare di eventuali miglioramenti delle condizioni di lavoro a cui avrebbero avuto diritto se non avessero fruito del congedo. 3.   Gli Stati membri definiscono il regime del contratto di lavoro o del rapporto di lavoro per il periodo di congedo di cui agli o delle assenze di cui all', anche per quanto riguarda i diritti alla sicurezza sociale, compresi i diritti ai contributi pensionistici, garantendo il mantenimento del rapporto di lavoro nel corso di tale periodo.
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