Art. 8
Retribuzione o indennità
In vigore dal 20 giu 2019
Retribuzione o indennità
1. A seconda del contesto interno, come il diritto, i contratti collettivi o le prassi nazionali, e tenendo conto delle competenze delegate alle parti sociali, gli Stati membri provvedono affinché i lavoratori che esercitano il diritto al congedo di cui all', paragrafo 1, o all', paragrafo 2, ricevano una retribuzione o un'indennità in conformità dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo.
2. Per quanto riguarda il congedo di paternità di cui all', paragrafo 1, tale retribuzione o indennità garantisce un reddito almeno equivalente a quello che il lavoratore interessato otterrebbe in caso di interruzione delle sue attività per motivi connessi allo suo stato di salute, entro i limiti di un eventuale massimale stabilito dal diritto nazionale. Gli Stati membri possono subordinare il diritto a un pagamento o un'indennità a periodi di occupazione precedente, che non devono essere superiori a sei mesi immediatamente prima della data prevista per la nascita del figlio.
3. Per quanto riguarda il congedo parentale di cui all', paragrafo 2, tale retribuzione o l'indennità è definita dallo Stato membro o dalle parti sociali ed è stabilita in modo da facilitare il ricorso al congedo parentale da parte di entrambi i genitori.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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