Art. 7

Assenza dal lavoro per cause di forza maggiore

In vigore dal 20 giu 2019
Assenza dal lavoro per cause di forza maggiore Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che ciascun lavoratore abbia il diritto di assentarsi dal lavoro per cause di forza maggiore derivanti da ragioni familiari urgenti in caso di malattie o infortuni che ne rendano indispensabile l'immediata presenza. Gli Stati membri possono limitare il diritto di ciascun lavoratore di assentarsi dal lavoro per cause di forza maggiore a un periodo determinato per anno o per evento, o entrambi.
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