Art. 12

Protezione contro il licenziamento e onere della prova

In vigore dal 20 giu 2019
Protezione contro il licenziamento e onere della prova 1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per vietare il licenziamento e la preparazione di un licenziamento dei lavoratori causati dalla domanda o dalla fruizione del congedo di cui agli o dall'esercizio del diritto di chiedere modalità di lavoro flessibili di cui all'. 2.   I lavoratori che ritengono di essere stati licenziati a causa della domanda o della fruizione del congedo di cui agli o dell'esercizio del diritto di richiedere modalità di lavoro flessibili di cui all' possono chiedere al datore di lavoro di fornire i motivi debitamente giustificati del licenziamento. Per quanto riguarda il licenziamento di un lavoratore che ha chiesto o ha usufruito del congedo di cui agli o 6, il datore di lavoro fornisce tali motivi per iscritto. 3.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire che, quando i lavoratori che ritengono di essere stati licenziati a causa della domanda o della fruizione del congedo di cui agli presentano dinanzi a un tribunale o a un'altra autorità competente fatti in base ai quali si può presumere che vi sia stato un licenziamento di tal genere, incomba al datore di lavoro dimostrare che il licenziamento è stato basato su motivi diversi. 4.   Il paragrafo 3 non osta a che gli Stati membri impongano un regime probatorio più favorevole ai lavoratori. 5.   Gli Stati membri non sono tenuti ad applicare il paragrafo 3 alle procedure nelle quali l'istruzione dei fatti spetta all'organo giurisdizionale o all'organo competente. 6.   Salvo diversa disposizione degli Stati membri, il paragrafo 3 non si applica ai procedimenti penali.
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