Art. 2

Definizioni

In vigore dal 20 giu 2019
Definizioni Ai fini della presente direttiva si intende per: a)   «programmazione del lavoro»: la programmazione che determina in quali giorni e ore inizia e termina la prestazione di lavoro; b)   «ore e giorni di riferimento»: le fasce orarie di giorni specificati durante le quali può essere svolto lavoro su richiesta del datore di lavoro; c)   «organizzazione del lavoro»: la forma di organizzazione dell’orario di lavoro e la sua ripartizione conformemente a una determinata organizzazione stabilita dal datore di lavoro.
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