Art. 4

Obbligo di informazione

In vigore dal 20 giu 2019
Obbligo di informazione 1.   Gli Stati membri provvedono affinché i datori di lavoro siano tenuti a comunicare ai lavoratori gli elementi essenziali del rapporto di lavoro. 2.   Le informazioni di cui al paragrafo 1 comprendono almeno quanto segue: a) le identità delle parti del rapporto di lavoro; b) il luogo di lavoro; in mancanza di un luogo di lavoro fisso o prevalente, il principio che il lavoratore è impiegato in luoghi diversi o è libero di determinare il proprio luogo di lavoro, nonché la sede o, se del caso, il domicilio del datore di lavoro; c) uno dei punti seguenti: i) il titolo, il livello, la natura o la categoria dell’impiego attribuito al lavoratore; oppure ii) una breve specificazione o descrizione del lavoro; d) la data di inizio del rapporto di lavoro; e) se si tratta di un rapporto di lavoro a tempo determinato, la data di fine o la durata prevista dello stesso; f) nel caso di lavoratori tramite agenzia interinale, l’identità delle imprese utilizzatrici, quando e non appena è nota; g) la durata e le condizioni del periodo di prova, se previsto; h) il diritto alla formazione erogata dal datore di lavoro, se previsto; i) la durata del congedo retribuito cui ha diritto il lavoratore o, se ciò non può essere indicato all’atto dell’informazione, le modalità di attribuzione e di determinazione di tale congedo; j) la procedura, compresi i requisiti di forma e la durata dei periodi di preavviso, che deve essere seguita dal datore di lavoro e dal lavoratore in caso di cessazione del rapporto di lavoro o, nell’impossibilità di indicare la durata dei periodi di preavviso all’atto dell’informazione, le modalità di determinazione di detti periodi; k) la retribuzione, compresi l’importo di base iniziale, ogni altro elemento costitutivo, se del caso, indicati separatamente, e la periodicità e le modalità di pagamento della retribuzione cui ha diritto il lavoratore; l) se l’organizzazione del lavoro è interamente o in gran parte prevedibile, la durata normale della giornata o della settimana di lavoro del lavoratore nonché eventuali condizioni relative al lavoro straordinario e alla sua retribuzione e, se del caso, eventuali condizioni relative ai cambi di turno; m) se l’organizzazione del lavoro è interamente o in gran parte imprevedibile, il datore di lavoro informa il lavoratore riguardo: i) al principio che la programmazione del lavoro è variabile, all’ammontare delle ore retribuite garantite e alla retribuzione per il lavoro prestato in aggiunta a dette ore garantite; ii) alle ore e ai giorni di riferimento nei quali può essere imposto al lavoratore di lavorare; iii) al periodo minimo di preavviso a cui il lavoratore ha diritto prima dell’inizio di un incarico e, se del caso, il termine per l’annullamento di cui all’, paragrafo 3; n) i contratti collettivi che disciplinano le condizioni di lavoro del lavoratore o, se si tratta di contratti collettivi stipulati al di fuori dell’impresa da particolari istituzioni od organi paritetici, la denominazione di tali istituzioni o organi nel cui ambito sono stati stipulati; o) ove la responsabilità incomba al datore di lavoro, l’identità delle istituzioni di sicurezza sociale che ricevono i contributi sociali collegati al rapporto di lavoro e qualunque forma di protezione in materia di sicurezza sociale fornita dal datore di lavoro. 3.   Le informazioni di cui al paragrafo 2, lettere da g) a l) e lettera o), possono, se del caso, essere fornite sotto forma di un riferimento alle disposizioni legislative, regolamentari, amministrative o statutarie o ai contratti collettivi che disciplinano tali punti.
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Obbligo di informazione (Art. 4 Direttiva (UE) 2019/1152) — Testo vigente | Portale Normativo