Art. 2
Definizioni
In vigore dal 20 giu 2019
Definizioni
Ai fini della presente direttiva si intende per:
a) «programmazione del lavoro»: la programmazione che determina in quali giorni e ore inizia e termina la prestazione di lavoro;
b) «ore e giorni di riferimento»: le fasce orarie di giorni specificati durante le quali può essere svolto lavoro su richiesta del datore di lavoro;
c) «organizzazione del lavoro»: la forma di organizzazione dell’orario di lavoro e la sua ripartizione conformemente a una determinata organizzazione stabilita dal datore di lavoro.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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