Art. 27

Vigilanza e remunerazione dei professionisti

In vigore dal 20 giu 2019
Vigilanza e remunerazione dei professionisti 1.   Gli Stati membri predispongono appropriati meccanismi di vigilanza e regolamentazione per garantire che il lavoro dei professionisti sia oggetto di una vigilanza efficace, in modo da assicurare che i loro servizi siano prestati in modo efficace e competente e siano forniti, in relazione alle parti coinvolte, in maniera imparziale e indipendente. Tali meccanismi comprendono anche misure per l'assunzione di responsabilità dei professionisti che non adempiono i propri obblighi. 2.   Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni sulle autorità o sugli organi che esercitano la vigilanza sui professionisti siano disponibili pubblicamente. 3.   Gli Stati membri possono incoraggiare l'elaborazione e la sottoscrizione di codici di condotta da parte dei professionisti. 4.   Gli Stati membri provvedono affinché la remunerazione dei professionisti sia regolamentata da norme che siano coerenti con l'obiettivo di un espletamento efficiente delle procedure. Gli Stati membri provvedono affinché siano istituite procedure adeguate per risolvere eventuali controversie in materia di remunerazione.
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