Art. 28
Uso di mezzi di comunicazione elettronici
In vigore dal 20 giu 2019
Uso di mezzi di comunicazione elettronici
Gli Stati membri provvedono affinché, nelle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, le parti coinvolte nella procedura, i professionisti e le autorità giudiziarie o amministrative possano eseguire attraverso mezzi di comunicazione elettronica, anche nelle situazioni transfrontaliere, almeno le azioni seguenti:
a)
insinuazione al passivo;
b)
presentazione di piani di ristrutturazione o di rimborso;
c)
notifiche ai creditori;
d)
presentazione di contestazioni e impugnazioni.
Storico versioni
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