Art. 26
Professionisti nelle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione
In vigore dal 20 giu 2019
Professionisti nelle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione
1. Gli Stati membri provvedono affinché:
a)
i professionisti nominati da un'autorità giudiziaria o amministrativa per occuparsi di procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione («professionisti») ricevano una formazione adeguata e possiedano le competenze necessarie per adempiere alle loro responsabilità;
b)
le condizioni di ammissibilità, nonché la procedura di nomina, revoca e dimissioni dei professionisti, siano chiare, trasparenti ed eque;
c)
ai fini della nomina di un professionista in un caso specifico, anche nei casi che presentano elementi transfrontalieri, si tanga debito conto delle esperienze e competenze del professionista, nonché delle specificità del caso; e
d)
al fine di evitare qualsiasi conflitto di interessi, i debitori e i creditori abbiano la facoltà di opporsi alla scelta o alla nomina del professionista, o di chiedere la sostituzione del professionista.
2. La Commissione agevola la condivisione di migliori pratiche tra gli Stati membri al fine di migliorare la qualità della formazione in tutta l'Unione, anche tramite lo scambio di esperienze e strumenti di sviluppo delle capacità.
Storico versioni
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