Art. 25
Autorità giudiziarie e amministrative
In vigore dal 20 giu 2019
Autorità giudiziarie e amministrative
Fatte salve l'indipendenza della magistratura ed eventuali differenze nell'organizzazione del potere giudiziario all'interno dell'Unione, gli Stati membri provvedono affinché:
a)
i membri delle autorità giudiziarie e amministrative che si occupano delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione ricevano una formazione adeguata e possiedano le competenze necessarie per adempiere alle loro responsabilità; e
b)
il trattamento delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione avvenga in modo efficiente ai fini di un espletamento in tempi rapidi delle procedure.
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