Art. 23
Deroghe
In vigore dal 20 giu 2019
Deroghe
1. In deroga agli articoli da 20 a 22, gli Stati membri mantengono o introducono disposizioni che negano o limitano l'accesso all'esdebitazione o che revocano il beneficio di tale esdebitazione o che prevedono termini più lunghi per l'esdebitazione integrale dai debiti o periodi di interdizione più lunghi quando, nell'indebitarsi, durante la procedura di insolvenza o il pagamento dei debiti, l'imprenditore insolvente ha agito nei confronti dei creditori o di altri portatori di interessi in modo disonesto o in malafede ai sensi del diritto nazionale, fatte salve le norme nazionali sull'onere della prova.
2. In deroga agli articoli da 20 a 22, gli Stati membri possono mantenere o introdurre disposizioni che negano o limitano l'accesso all'esdebitazione, revocano il beneficio dell'esdebitazione, o prevedono termini più lunghi per l'esdebitazione integrale o periodi di interdizione più lunghi in determinate circostanze ben definite e nei casi in cui tali deroghe siano debitamente giustificate, ad esempio:
a)
quando l'imprenditore insolvente ha violato sostanzialmente gli obblighi previsti in un piano di rimborso o qualsiasi altro obbligo giuridico a tutela degli interessi dei creditori, compreso l'obbligo di massimizzare i rendimenti per i creditori;
b)
quando l'imprenditore insolvente non ha adempiuto gli obblighi di informazione o cooperazione a norma del diritto dell'Unione e nazionale;
c)
in caso di domande abusive di esdebitazione;
d)
nel caso di un'ulteriore domanda di esdebitazione entro un certo periodo dalla concessione all'imprenditore insolvente del beneficio dell'esdebitazione integrale oppure dal rifiuto di tale beneficio a causa di una grave violazione degli obblighi di informazione o cooperazione;
e)
quando non è coperto il costo della procedura che porta all'esdebitazione; oppure
f)
quando una deroga è necessaria a garantire un equilibrio tra i diritti del debitore e i diritti di uno o più creditori.
3. In deroga all', gli Stati membri possono prevedere termini più lunghi per l'esdebitazione qualora:
a)
siano approvati o disposti da un'autorità giudiziaria o amministrativa provvedimenti cautelativi a tutela dell'abitazione principale dell'imprenditore insolvente e, ove applicabile, della famiglia dell'imprenditore o dei beni essenziali per la prosecuzione dell'attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale dell'imprenditore; oppure
b)
non sia realizzata l'abitazione principale dell'imprenditore insolvente e, ove applicabile, della famiglia dell'imprenditore.
4. Gli Stati membri possono escludere dall'esdebitazione alcune categorie specifiche di debiti o limitare l'accesso all'esdebitazione o stabilire termini più lunghi per l'esdebitazione, qualora tali esclusioni, limitazioni o termini più lunghi siano debitamente giustificati, come nel caso di:
a)
debiti garantiti;
b)
debiti derivanti da sanzioni penali o ad esse connessi;
c)
debiti derivanti da responsabilità extracontrattuale;
d)
debiti riguardanti obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità;
e)
debiti contratti in seguito a una domanda d'esdebitazione o all'apertura della procedura che porta all'esdebitazione; e
f)
debiti derivanti dall'obbligo di pagare il costo della procedura che porta all'esdebitazione.
5. In deroga all', gli Stati membri possono prevedere periodi di interdizione più lunghi o indeterminati qualora l'imprenditore insolvente svolga una professione:
a)
cui si applicano norme etiche specifiche o norme specifiche in materia di reputazione o competenza, e l'imprenditore abbia violato tali norme; oppure
b)
riguardante la gestione della proprietà altrui.
Il primo comma non si applica qualora l'imprenditore insolvente chieda di accedere a una delle professioni di cui alle lettere a) o b) di tale comma.
6. La presente direttiva lascia impregiudicate le disposizioni nazionali relative alle interdizioni disposte da un'autorità giudiziaria o amministrativa diverse da quelle di cui all'.
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