Art. 23

Deroghe

In vigore dal 20 giu 2019
Deroghe 1.   In deroga agli articoli da 20 a 22, gli Stati membri mantengono o introducono disposizioni che negano o limitano l'accesso all'esdebitazione o che revocano il beneficio di tale esdebitazione o che prevedono termini più lunghi per l'esdebitazione integrale dai debiti o periodi di interdizione più lunghi quando, nell'indebitarsi, durante la procedura di insolvenza o il pagamento dei debiti, l'imprenditore insolvente ha agito nei confronti dei creditori o di altri portatori di interessi in modo disonesto o in malafede ai sensi del diritto nazionale, fatte salve le norme nazionali sull'onere della prova. 2.   In deroga agli articoli da 20 a 22, gli Stati membri possono mantenere o introdurre disposizioni che negano o limitano l'accesso all'esdebitazione, revocano il beneficio dell'esdebitazione, o prevedono termini più lunghi per l'esdebitazione integrale o periodi di interdizione più lunghi in determinate circostanze ben definite e nei casi in cui tali deroghe siano debitamente giustificate, ad esempio: a) quando l'imprenditore insolvente ha violato sostanzialmente gli obblighi previsti in un piano di rimborso o qualsiasi altro obbligo giuridico a tutela degli interessi dei creditori, compreso l'obbligo di massimizzare i rendimenti per i creditori; b) quando l'imprenditore insolvente non ha adempiuto gli obblighi di informazione o cooperazione a norma del diritto dell'Unione e nazionale; c) in caso di domande abusive di esdebitazione; d) nel caso di un'ulteriore domanda di esdebitazione entro un certo periodo dalla concessione all'imprenditore insolvente del beneficio dell'esdebitazione integrale oppure dal rifiuto di tale beneficio a causa di una grave violazione degli obblighi di informazione o cooperazione; e) quando non è coperto il costo della procedura che porta all'esdebitazione; oppure f) quando una deroga è necessaria a garantire un equilibrio tra i diritti del debitore e i diritti di uno o più creditori. 3.   In deroga all', gli Stati membri possono prevedere termini più lunghi per l'esdebitazione qualora: a) siano approvati o disposti da un'autorità giudiziaria o amministrativa provvedimenti cautelativi a tutela dell'abitazione principale dell'imprenditore insolvente e, ove applicabile, della famiglia dell'imprenditore o dei beni essenziali per la prosecuzione dell'attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale dell'imprenditore; oppure b) non sia realizzata l'abitazione principale dell'imprenditore insolvente e, ove applicabile, della famiglia dell'imprenditore. 4.   Gli Stati membri possono escludere dall'esdebitazione alcune categorie specifiche di debiti o limitare l'accesso all'esdebitazione o stabilire termini più lunghi per l'esdebitazione, qualora tali esclusioni, limitazioni o termini più lunghi siano debitamente giustificati, come nel caso di: a) debiti garantiti; b) debiti derivanti da sanzioni penali o ad esse connessi; c) debiti derivanti da responsabilità extracontrattuale; d) debiti riguardanti obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità; e) debiti contratti in seguito a una domanda d'esdebitazione o all'apertura della procedura che porta all'esdebitazione; e f) debiti derivanti dall'obbligo di pagare il costo della procedura che porta all'esdebitazione. 5.   In deroga all', gli Stati membri possono prevedere periodi di interdizione più lunghi o indeterminati qualora l'imprenditore insolvente svolga una professione: a) cui si applicano norme etiche specifiche o norme specifiche in materia di reputazione o competenza, e l'imprenditore abbia violato tali norme; oppure b) riguardante la gestione della proprietà altrui. Il primo comma non si applica qualora l'imprenditore insolvente chieda di accedere a una delle professioni di cui alle lettere a) o b) di tale comma. 6.   La presente direttiva lascia impregiudicate le disposizioni nazionali relative alle interdizioni disposte da un'autorità giudiziaria o amministrativa diverse da quelle di cui all'.
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