Art. 16
Impugnazioni
In vigore dal 20 giu 2019
Impugnazioni
1. Gli Stati membri provvedono affinché qualsiasi impugnazione prevista a norma del diritto nazionale nei confronti di una decisione adottata da un'autorità giudiziaria per omologare o respingere il piano di ristrutturazione sia presentata dinanzi a un'autorità giudiziaria di grado superiore.
Gli Stati membri provvedono affinché l'impugnazione di una decisione adottata da un'autorità amministrativa per omologare o respingere il piano di ristrutturazione sia presentata dinanzi a un'autorità giudiziaria.
2. Le impugnazioni sono decise in modo efficiente ai fini di un trattamento in tempi rapidi.
3. L'impugnazione della decisione recante omologazione del piano di ristrutturazione non ha effetto sospensivo sull'esecuzione del piano.
In deroga al primo comma, gli Stati membri possono prevedere che le autorità giudiziarie abbiano la facoltà di sospendere l'esecuzione del piano di ristrutturazione o di parti di esso qualora ciò sia necessario e appropriato per tutelare gli interessi di una parte.
4. Gli Stati membri provvedono affinché, qualora sia accolta l'impugnazione di cui al paragrafo 3, l'autorità giudiziaria possa:
a)
annullare il piano di ristrutturazione; oppure
b)
omologare il piano di ristrutturazione con, se previsto dal diritto nazionale, o senza modifiche.
Gli Stati membri possono prevedere che, se un piano è omologato a norma del primo comma, lettera b), sia concesso un risarcimento a qualsiasi parte che abbia subito perdite monetarie e la cui impugnazione sia stata accolta.
Storico versioni
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