Art. 18

Tutela delle altre operazioni connesse alla ristrutturazione

In vigore dal 20 giu 2019
Tutela delle altre operazioni connesse alla ristrutturazione 1.   Fatto salvo l', gli Stati membri provvedono affinché, nel caso di successiva insolvenza di un debitore, le operazioni che sono ragionevoli e immediatamente necessarie per le trattative sul piano di ristrutturazione non siano dichiarate nulle, annullabili o inopponibili in base al rilievo che dette operazioni sono pregiudizievoli per la massa dei creditori, a meno che non sussistano altre ragioni stabilite dal diritto nazionale. 2.   Gli Stati membri possono prevedere che il paragrafo 1 si applichi unicamente ai casi in cui il piano è omologato da un'autorità giudiziaria o amministrativa o dette operazioni sono state soggette a un controllo ex ante. 3.   Gli Stati membri possono escludere dall'applicazione del paragrafo 1 le operazioni effettuate dopo che il debitore sia divenuto incapace di pagare i propri debiti in scadenza. 4.   Le operazioni di cui al paragrafo 1 comprendono, come minimo: a) il pagamento di onorari e costi necessari per la negoziazione, l'adozione o l'omologazione del piano di ristrutturazione; b) il pagamento di onorari e costi necessari per consulenze professionali strettamente connesse alla ristrutturazione; c) il pagamento delle retribuzioni dei lavoratori per il lavoro già prestato, fatta salva l'ulteriore protezione prevista dal diritto dell'Unione o nazionale; d) qualsiasi pagamento o spesa effettuati nell'ambito dell'attività ordinaria diversi da quelli di cui alle lettere da a) a c). 5.   Fatto salvo l', gli Stati membri provvedono affinché, nel caso di successiva insolvenza del debitore, le operazioni ragionevoli e immediatamente necessarie per l'attuazione del piano di ristrutturazione ed effettuate conformemente al piano di ristrutturazione omologato dall'autorità giudiziaria o amministrativa non siano dichiarate nulle, annullabili o inopponibili in base al rilievo che dette operazioni sono pregiudizievoli per la massa dei creditori, a meno che non sussistano ulteriori ragioni stabilite dal diritto nazionale.
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