Art. 15

Effetti del piano di ristrutturazione

In vigore dal 20 giu 2019
Effetti del piano di ristrutturazione 1.   Gli Stati membri provvedono affinché il piano di ristrutturazione, omologato dall'autorità giudiziaria o amministrativa, sia vincolante per tutte le parti interessate denominate o descritte conformemente all', paragrafo 1, lettera c). 2.   Gli Stati membri provvedono affinché i creditori che non sono coinvolti nell'adozione del piano di ristrutturazione ai sensi del diritto nazionale non siano interessati dal piano.
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