Art. 14

Valutazione dell'autorità giudiziaria o amministrativa

In vigore dal 20 giu 2019
Valutazione dell'autorità giudiziaria o amministrativa 1.   L'autorità giudiziaria o amministrativa adotta una decisione sulla valutazione dell'impresa del debitore solo qualora il piano di ristrutturazione sia contestato da una parte interessata dissenziente per: a) una presunta violazione della verifica del migliore soddisfacimento dei creditori ai sensi dell', paragrafo 1, punto 6; oppure b) una presunta violazione delle condizioni per una ristrutturazione trasversale dei debiti ai sensi dell', paragrafo 1, lettera b), punto ii). 2.   Gli Stati membri provvedono affinché, ai fini dell'adozione di una decisione sulla valutazione conformemente al paragrafo 1, l'autorità giudiziaria o amministrativa possa nominare o sentire esperti adeguatamente qualificati. 3.   Ai fini del paragrafo 1, gli Stati membri provvedono affinché una parte interessata dissenziente possa presentare una contestazione presso l'autorità giudiziaria o amministrativa chiamata a omologare il piano di ristrutturazione. Gli Stati membri possono prevedere che la contestazione possa essere presentata nell'ambito dell'impugnazione della decisione sulla omologazione del piano di ristrutturazione.
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