Art. 61
Cooperazione regionale tra autorità di regolazione sulle questioni transfrontaliere
In vigore dal 5 giu 2019
Cooperazione regionale tra autorità di regolazione sulle questioni transfrontaliere
1. Le autorità di regolazione si consultano e cooperano strettamente, in particolare in seno all'ACER, e si scambiano tra di loro e con l'ACER tutte le informazioni necessarie per l'esercizio delle competenze ad esse conferite dalla presente direttiva. L'autorità che riceve le informazioni garantisce ad esse lo stesso grado di riservatezza prescritto dall'autorità che le comunica.
2. Le autorità di regolazione cooperano, quanto meno a livello regionale, per:
a)
promuovere soluzioni pratiche intese a consentire una gestione ottimale della rete, promuovere le borse dell'energia elettrica e l'assegnazione di capacità transfrontaliere, nonché consentire un adeguato livello minimo di capacità di interconnessione, anche attraverso nuove interconnessioni, all'interno della regione e tra regioni per rendere possibile lo sviluppo di una concorrenza effettiva e il miglioramento della sicurezza dell'approvvigionamento, senza discriminazioni tra fornitori nei diversi Stati membri;
b)
coordinare la sorveglianza comune degli enti che operano a livello regionale;
c)
coordinare, in cooperazione con altre autorità coinvolte, la sorveglianza comune delle valutazioni dell'adeguatezza delle risorse a livello nazionale, regionale ed europeo;
d)
coordinare lo sviluppo di tutti i codici di rete e degli orientamenti per i gestori dei sistemi di trasmissione interessati e gli altri operatori di mercato; e
e)
coordinare lo sviluppo delle norme che disciplinano la gestione della congestione.
3. Le autorità di regolazione hanno la facoltà di stipulare accordi cooperativi tra loro al fine di promuovere la cooperazione in ambito regolamentare.
4. Le azioni di cui al paragrafo 2 sono realizzate, se del caso, in stretta consultazione con altre autorità nazionali pertinenti e fatte salve le rispettive competenze specifiche.
5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità all' al fine di integrare la presente direttiva elaborando orientamenti in merito all'estensione dell'obbligo delle autorità di regolazione di cooperare reciprocamente e con l'ACER.
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