Art. 58
Obiettivi generali dell'autorità di regolazione
In vigore dal 5 giu 2019
Obiettivi generali dell'autorità di regolazione
Nell'esercitare le funzioni di regolatore specificate dalla presente direttiva, l'autorità di regolazione adotta tutte le misure ragionevoli idonee al perseguimento dei seguenti obiettivi, nel quadro dei compiti e delle competenze di cui all', in stretta consultazione con altre autorità nazionali pertinenti, incluse le autorità garanti della concorrenza, nonché le autorità, comprese le autorità di regolazione, degli Stati membri limitrofi e dei paesi terzi limitrofi, se del caso, fatte salve le rispettive competenze:
a)
promuovere, in stretta cooperazione con le autorità di regolazione degli altri Stati membri, con la Commissione e con l'ACER, un mercato interno dell'energia elettrica concorrenziale, flessibile, sicuro ed ecologicamente sostenibile nell'Unione, nonché l'effettiva apertura del mercato per tutti i clienti e i fornitori dell'Unione, e garantire condizioni appropriate per il funzionamento efficace e affidabile delle reti elettriche, tenendo conto di obiettivi a lungo termine;
b)
sviluppare mercati regionali transfrontalieri concorrenziali e adeguatamente funzionanti all'interno dell'Unione, allo scopo di conseguire gli obiettivi di cui alla lettera a);
c)
eliminare le restrizioni agli scambi di energia elettrica tra gli Stati membri e sviluppare adeguate capacità di trasmissione transfrontaliere per soddisfare la domanda e migliorare l'integrazione dei mercati nazionali che potrebbe agevolare la circolazione dell'energia elettrica attraverso l'Unione;
d)
contribuire a conseguire, nel modo più efficace sotto il profilo dei costi, lo sviluppo di sistemi non discriminatori sicuri, affidabili ed efficienti orientati al consumatore e promuovere l'adeguatezza dei sistemi e, in conformità degli obiettivi generali in materia di politica energetica, l'efficienza energetica nonché l'integrazione della produzione su larga scala e su scala ridotta di energia elettrica da fonti rinnovabili e la produzione decentrata nelle reti di trasmissione e di distribuzione nonché agevolarne il funzionamento in relazione ad altre reti energetiche del gas o del riscaldamento;
e)
agevolare l'accesso alla rete di nuove capacità di generazione e impianti di stoccaggio dell'energia, in particolare eliminando gli ostacoli che potrebbero impedire l'accesso di nuovi operatori del mercato e dell'energia elettrica da fonti rinnovabili;
f)
assicurare che ai gestori dei sistemi e agli utenti del sistema siano offerti incentivi adeguati, sia a breve che a lungo termine, per migliorare l'efficienza, segnatamente l'efficienza energetica, delle prestazioni del sistema e promuovere l'integrazione del mercato;
g)
provvedere a che i clienti beneficino del funzionamento efficiente del proprio mercato nazionale, promuovere una concorrenza effettiva e contribuire a garantire un livello elevato di tutela dei consumatori in stretto coordinamento con le pertinenti autorità di tutela dei consumatori;
h)
contribuire a conseguire un servizio universale e pubblico di elevata qualità nel settore dell'approvvigionamento di energia elettrica, contribuire alla tutela dei clienti vulnerabili e alla compatibilità dei processi di scambio dei dati necessari per il cambio di fornitore da parte dei clienti.
Storico versioni
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