Art. 56
Separazione della contabilità
In vigore dal 5 giu 2019
Separazione della contabilità
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la contabilità delle imprese elettriche sia tenuta a norma dei paragrafi 2 e 3.
2. Le imprese elettriche, quale che sia il loro regime di proprietà o la loro forma giuridica, redigono, sottopongono a revisione e pubblicano i conti annuali, secondo le norme della legislazione nazionale sui conti annuali delle società di capitali adottate ai sensi della direttiva 2013/34/UE.
Le imprese che non sono per legge tenute a pubblicare i conti annuali ne tengono una copia a disposizione del pubblico nella loro sede sociale.
3. Nella loro contabilità interna le imprese elettriche tengono conti separati per ciascuna attività di trasmissione e distribuzione come sarebbero tenute a fare se le attività in questione fossero svolte da imprese separate, al fine di evitare discriminazioni, sussidi incrociati tra settori e distorsioni della concorrenza. Tengono inoltre conti che possono essere consolidati per le altre attività nel settore dell'energia elettrica non riguardanti la trasmissione e la distribuzione. Nella contabilità è precisato il reddito proveniente dalla proprietà del sistema di trasmissione o distribuzione. Le imprese tengono eventualmente conti consolidati per altre attività non riguardanti il settore dell'energia elettrica. La contabilità interna comprende uno stato patrimoniale ed un conto profitti e perdite per ciascuna attività.
4. La revisione di cui al paragrafo 2 verifica in particolare che sia rispettato l'obbligo di evitare discriminazioni e sussidi incrociati di cui al paragrafo 3.
Storico versioni
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