Art. 22
Non conformità formale
In vigore dal 17 apr 2019
Non conformità formale
1. Fatto salvo l’, uno Stato membro che giunga a una delle conclusioni riportate di seguito chiede all’operatore economico interessato di porre fine alla non conformità contestata:
a)
la marcatura CE è stata apposta in violazione dell’ del regolamento (CE) n. 765/2008 o dell’ della presente direttiva;
b)
il marchio CE non è stato apposto;
c)
la dichiarazione UE di conformità non è stata compilata;
d)
la dichiarazione UE di conformità non è stata compilata correttamente;
e)
la documentazione tecnica non è disponibile o è incompleta;
f)
le informazioni di cui all’, paragrafo 6, o all’, paragrafo 4, sono assenti, false o incomplete;
g)
qualsiasi altro requisito amministrativo di cui all’ o all’ non è rispettato.
2. Se la non conformità di cui al paragrafo 1 permane, lo Stato membro interessato adotta tutte le misure opportune per limitare o proibire la messa a disposizione sul mercato del prodotto o garantisce che sia ritirato dal mercato.
Storico versioni
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