Art. 22

Non conformità formale

In vigore dal 17 apr 2019
Non conformità formale 1.   Fatto salvo l’, uno Stato membro che giunga a una delle conclusioni riportate di seguito chiede all’operatore economico interessato di porre fine alla non conformità contestata: a) la marcatura CE è stata apposta in violazione dell’ del regolamento (CE) n. 765/2008 o dell’ della presente direttiva; b) il marchio CE non è stato apposto; c) la dichiarazione UE di conformità non è stata compilata; d) la dichiarazione UE di conformità non è stata compilata correttamente; e) la documentazione tecnica non è disponibile o è incompleta; f) le informazioni di cui all’, paragrafo 6, o all’, paragrafo 4, sono assenti, false o incomplete; g) qualsiasi altro requisito amministrativo di cui all’ o all’ non è rispettato. 2.   Se la non conformità di cui al paragrafo 1 permane, lo Stato membro interessato adotta tutte le misure opportune per limitare o proibire la messa a disposizione sul mercato del prodotto o garantisce che sia ritirato dal mercato.
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