Art. 24

Accessibilità nel quadro di altri atti dell’Unione

In vigore dal 17 apr 2019
Accessibilità nel quadro di altri atti dell’Unione 1.   Per quanto riguarda i prodotti e i servizi di cui all’ della presente direttiva, i requisiti di accessibilità di cui all’allegato I costituiscono i requisiti di accessibilità obbligatori ai sensi dell’articolo 42, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE e dell’articolo 60, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE. 2.   Un prodotto o servizio le cui caratteristiche, i cui elementi o le cui funzioni sono conformi ai requisiti di accessibilità di cui all’allegato I della presente direttiva conformemente alla sezione VI dello stesso è considerato conforme ai pertinenti obblighi stabiliti in atti dell’Unione diversi dalla presente direttiva, per quanto concerne l’accessibilità, per tali caratteristiche, elementi o funzioni, salvo altrimenti disposto in tali altri atti.
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