Art. 25

Norme armonizzate e specifiche tecniche per altri atti dell’Unione

In vigore dal 17 apr 2019
Norme armonizzate e specifiche tecniche per altri atti dell’Unione La conformità alle norme armonizzate e alle specifiche tecniche, o a parti di esse, adottate ai sensi dell’, crea una presunzione di conformità con l’, nella misura in cui tali norme e specifiche tecniche, o parti di esse, soddisfano i requisiti di accessibilità della presente direttiva.
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