Art. 24
Modifiche delle direttive 96/9/CE e 2001/29/CE
In vigore dal 17 apr 2019
Modifiche delle direttive 96/9/CE e 2001/29/CE
1. La direttiva 96/9/CE è così modificata:
a)
all', paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b)
allorché l'impiego ha esclusivamente finalità didattiche o di ricerca scientifica, sempreché si indichi la fonte, nei limiti di quanto giustificato dallo scopo non commerciale perseguito, fatte salve le eccezioni e le limitazioni previste dalla direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1);
(*1) Direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE (GU L 130 del 17.5.2019, pag. 92).»;"
b)
all', la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b)
qualora si tratti di un'estrazione per finalità didattiche o di ricerca scientifica, purché l'utente legittimo ne citi la fonte e in quanto ciò sia giustificato dagli scopi non commerciali perseguiti, fatte salve le eccezioni e le limitazioni previste dalla direttiva presente direttiva (UE) 2019/790;».
2. La direttiva 2001/29/CE è così modificata:
a)
all', paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c)
gli atti di riproduzione specifici effettuati da biblioteche accessibili al pubblico, istituti di istruzione, musei o archivi che non tendono ad alcun vantaggio economico o commerciale, diretto o indiretto, fatte salve le eccezioni e le limitazioni previste dalla direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2);
(*2) Direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE (GU L 130 del 17.5.2019, pag. 92).»;"
b)
all', paragrafo 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a)
allorché l'utilizzo ha esclusivamente finalità illustrativa per uso didattico o di ricerca scientifica, sempreché, salvo in caso di impossibilità, si indichi la fonte, compreso il nome dell'autore, nei limiti di quanto giustificato dallo scopo non commerciale perseguito, fatte salve le eccezioni e le limitazioni previste dalla direttiva (UE) 2019/790;»;
c)
all', paragrafo 4, sono aggiunte le lettere seguenti:
«e)
esaminare l'impatto del recepimento della direttiva (UE) 2019/790 funzionamento del mercato interno e segnalare le eventuali difficoltà inerenti a tale recepimento;
f)
facilitare lo scambio di informazioni sui pertinenti sviluppi della legislazione e della giurisprudenza, nonché sull'applicazione pratica delle misure adottate dagli Stati membri per attuare la direttiva (UE) 2019/790;
g)
discutere di qualunque altro problema conseguente all'applicazione della direttiva (UE) 2019/790.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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