Art. 23

Disposizioni comuni

In vigore dal 17 apr 2019
Disposizioni comuni 1.   Gli Stati membri provvedono a che qualsiasi disposizione contrattuale che impedisca il rispetto degli sia inapplicabile in relazione ad autori e artisti (interpreti o esecutori). 2.   Gli Stati membri dispongono che gli articoli da 18 a 22 della presente direttiva non si applichino agli autori di un programma per elaboratore ai sensi dell' della direttiva 2009/24/CE.
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