Art. 21
Procedura alternativa di risoluzione delle controversie
In vigore dal 17 apr 2019
Procedura alternativa di risoluzione delle controversie
Gli Stati membri dispongono che le controversie relative all'obbligo di trasparenza di cui all' e al meccanismo di adeguamento contrattuale di cui all' possano essere oggetto di una procedura alternativa di risoluzione delle controversie, su base volontaria. Gli Stati membri provvedono a che gli organismi rappresentativi degli autori e degli artisti (interpreti o esecutori) possano avviare tali procedure su richiesta specifica di uno o più autori o artisti (interpreti o esecutori).
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