Art. 20
Meccanismo di adeguamento contrattuale
In vigore dal 17 apr 2019
Meccanismo di adeguamento contrattuale
1. Gli Stati membri garantiscono che, in mancanza di un accordo di contrattazione collettiva applicabile che preveda un meccanismo comparabile a quello stabilito nel presente articolo, gli autori e gli artisti (interpreti o esecutori) o i loro rappresentanti abbiano il diritto di rivendicare una remunerazione ulteriore adeguata ed equa dalla parte con cui hanno stipulato un contratto per lo sfruttamento dei diritti o gli aventi causa, se la remunerazione inizialmente concordata si rivela sproporzionatamente bassa rispetto a tutti i proventi originati in un secondo tempo dallo sfruttamento delle loro opere o esecuzioni.
2. Il paragrafo 1 del presente articolo non si applica ai contratti conclusi dalle entità di cui all', lettere a) e b), della direttiva 2014/26/UE o da altre entità già soggette alle norme nazionali recanti attuazione di tale direttiva.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2019:790:oj#art-20