Art. 25

Relazione con eccezioni e limitazioni previste da altre direttive

In vigore dal 17 apr 2019
Relazione con eccezioni e limitazioni previste da altre direttive Gli Stati membri possono adottare o mantenere in vigore disposizioni più ampie, compatibili con le eccezioni e limitazioni di cui alle direttive 96/9/CE e 2001/29/CE, per gli utilizzi o gli ambiti oggetto delle eccezioni o delle limitazioni di cui alla presente direttiva.
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