Art. 9
Utilizzi transfrontalieri
In vigore dal 17 apr 2019
Utilizzi transfrontalieri
1. Gli Stati membri assicurano che una licenza concessa a norma dell' può consentire l'utilizzo di opere o altri materiali fuori commercio da parte dell'istituto di tutela del patrimonio culturale in qualsiasi Stato membro.
2. Gli utilizzi di opere o altri materiali in virtù dell'eccezione o della limitazione di cui all', paragrafo 2, si considerano aventi luogo esclusivamente nello Stato membro in cui ha sede l'istituto di tutela del patrimonio culturale.
Storico versioni
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