Art. 7
Disposizioni comuni
In vigore dal 17 apr 2019
Disposizioni comuni
1. Qualsiasi disposizione contrattuale in contrasto con le eccezioni di cui agli è inapplicabile.
2. L', paragrafo 5, della direttiva 2001/29/CE si applica alle eccezioni e alle limitazioni di cui al presente titolo. L', paragrafo 4, primo, terzo e quinto comma, della direttiva 2001/29/CE si applica agli articoli da 3 a 6 della presente direttiva.
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