Art. 6

Poteri dell'autorità di contrasto

In vigore dal 17 apr 2019
Poteri dell'autorità di contrasto 1.   Gli Stati membri provvedono affinché tutte le autorità di contrasto nazionali dispongano delle risorse e delle competenze necessarie per assolvere i propri doveri e conferiscono loro i poteri seguenti: a) il potere di avviare e condurre indagini di propria iniziativa o a seguito di una denuncia; b) il potere di chiedere agli acquirenti e ai fornitori di fornire tutte le informazioni necessarie al fine di condurre indagini sulle pratiche commerciali vietate; c) il potere di effettuare ispezioni in loco, senza preavviso, nel quadro delle indagini, in conformità delle norme e delle procedure nazionali; d) il potere di adottare decisioni in cui accerta la violazione dei divieti di cui all' e impone all'acquirente di porre fine alla pratica commerciale vietata; l'autorità può astenersi dall'adottare una siffatta decisione qualora tale decisione rischi di rivelare l'identità del denunciante o qualsiasi altra informazione la cui divulgazione, secondo il denunciante stesso, potrebbe essere lesiva dei suoi interessi, e a condizione che egli abbia specificato quali sono tali informazioni conformemente all', paragrafo 3; e) il potere di imporre o avviare procedimenti finalizzati all'imposizione di sanzioni pecuniarie e altre sanzioni di pari efficacia e provvedimenti provvisori, nei confronti dell'autore della violazione, in conformità delle norme e procedure nazionali; f) il potere di pubblicare regolarmente le decisioni adottate ai sensi delle lettere d) ed e). Le sanzioni di cui al primo comma, lettera e), sono efficaci, proporzionate e dissuasive e tengono conto della natura, della durata, della frequenza e della gravità della violazione. 2.   Gli Stati membri provvedono affinché l'esercizio dei poteri di cui al paragrafo 1 sia soggetto a opportune tutele riguardo ai diritti della difesa, conformemente ai principi generali del diritto dell'Unione e alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, compreso nei casi in cui il denunciante chiede il trattamento riservato delle informazioni a norma dell', paragrafo 3.
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