Art. 6
Poteri dell'autorità di contrasto
In vigore dal 17 apr 2019
Poteri dell'autorità di contrasto
1. Gli Stati membri provvedono affinché tutte le autorità di contrasto nazionali dispongano delle risorse e delle competenze necessarie per assolvere i propri doveri e conferiscono loro i poteri seguenti:
a)
il potere di avviare e condurre indagini di propria iniziativa o a seguito di una denuncia;
b)
il potere di chiedere agli acquirenti e ai fornitori di fornire tutte le informazioni necessarie al fine di condurre indagini sulle pratiche commerciali vietate;
c)
il potere di effettuare ispezioni in loco, senza preavviso, nel quadro delle indagini, in conformità delle norme e delle procedure nazionali;
d)
il potere di adottare decisioni in cui accerta la violazione dei divieti di cui all' e impone all'acquirente di porre fine alla pratica commerciale vietata; l'autorità può astenersi dall'adottare una siffatta decisione qualora tale decisione rischi di rivelare l'identità del denunciante o qualsiasi altra informazione la cui divulgazione, secondo il denunciante stesso, potrebbe essere lesiva dei suoi interessi, e a condizione che egli abbia specificato quali sono tali informazioni conformemente all', paragrafo 3;
e)
il potere di imporre o avviare procedimenti finalizzati all'imposizione di sanzioni pecuniarie e altre sanzioni di pari efficacia e provvedimenti provvisori, nei confronti dell'autore della violazione, in conformità delle norme e procedure nazionali;
f)
il potere di pubblicare regolarmente le decisioni adottate ai sensi delle lettere d) ed e).
Le sanzioni di cui al primo comma, lettera e), sono efficaci, proporzionate e dissuasive e tengono conto della natura, della durata, della frequenza e della gravità della violazione.
2. Gli Stati membri provvedono affinché l'esercizio dei poteri di cui al paragrafo 1 sia soggetto a opportune tutele riguardo ai diritti della difesa, conformemente ai principi generali del diritto dell'Unione e alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, compreso nei casi in cui il denunciante chiede il trattamento riservato delle informazioni a norma dell', paragrafo 3.
Storico versioni
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