Art. 7

Risoluzione alternativa delle controversie

In vigore dal 17 apr 2019
Risoluzione alternativa delle controversie Fatto salvo il diritto dei fornitori di presentare denunce a norma dell', e fatti salvi i poteri delle autorità di contrasto di cui all', gli Stati membri possono promuovere il ricorso volontario a meccanismi alternativi di risoluzione delle controversie efficaci e indipendenti, quali la mediazione, allo scopo di risolvere le controversie tra fornitori e acquirenti relative all'attuazione di pratiche commerciali sleali.
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