Art. 5

Denunce e riservatezza

In vigore dal 17 apr 2019
Denunce e riservatezza 1.   I fornitori possono presentare denunce all'autorità di contrasto dello Stato membro in cui essi sono stabiliti oppure all'autorità di contrasto dello Stato membro in cui è stabilito l'acquirente sospettato di avere attuato una pratica commerciale vietata. L'autorità di contrasto a cui è presentata la denuncia è competente per applicare i divieti di cui all'. 2.   Le organizzazioni di produttori, altre organizzazioni di fornitori e le associazioni di tali organizzazioni hanno il diritto di presentare una denuncia su richiesta di uno o più dei loro membri o, se del caso, su richiesta di uno o più dei soci delle rispettive organizzazioni membro, qualora tali membri si ritengano vittime di una pratica commerciale vietata. Altre organizzazioni che hanno un interesse legittimo a rappresentare i fornitori hanno il diritto di presentare denunce su richiesta di un fornitore, e nell'interesse di tale fornitore, a condizione che dette organizzazioni siano persone giuridiche indipendenti senza scopo di lucro. 3.   Gli Stati membri provvedono affinché, qualora il denunciante lo richieda, l'autorità di contrasto adotti le misure necessarie per tutelare adeguatamente l'identità del denunciante o dei membri o fornitori di cui al paragrafo 2 e per tutelare adeguatamente qualunque altra informazione la cui divulgazione, secondo il denunciante, sarebbe lesiva degli interessi del denunciante o di quei membri o fornitori. Il denunciante specifica le informazioni per le quali chiede un trattamento riservato. 4.   Gli Stati membri provvedono affinché l'autorità di contrasto che riceve la denuncia informi il denunciante, entro un periodo di tempo ragionevole dal ricevimento della denuncia, di come intende dare seguito alla denuncia. 5.   Gli Stati membri provvedono affinché, se ritiene che non vi siano ragioni sufficienti per agire a seguito della denuncia, l'autorità di contrasto informi il denunciante dei motivi della sua decisione entro un periodo di tempo ragionevole dal ricevimento della denuncia. 6.   Gli Stati membri provvedono affinché, se ritiene che vi siano ragioni sufficienti per agire a seguito della denuncia, l'autorità di contrasto avvii, conduca e concluda un'indagine sulla denuncia entro un periodo di tempo ragionevole. 7.   Gli Stati membri fanno in modo che, una volta accertata la violazione dei divieti di cui all', l'autorità di contrasto imponga all'acquirente di porre fine alla pratica commerciale vietata.
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