Art. 33

Procedura per la coerente applicazione delle misure correttive

In vigore dal 11 dic 2018
Procedura per la coerente applicazione delle misure correttive 1.   Quando la misura prevista di cui all’, paragrafo 3, mira ad imporre, modificare o revocare un obbligo imposto a un’impresa in applicazione dell’ o 67, in combinato disposto con gli articoli da 69 a 76 e l’, la Commissione, entro il termine di un mese di cui all’, paragrafo 3, può notificare all’autorità nazionale di regolamentazione interessata e al BEREC i motivi per cui ritiene che il progetto di misura crei un ostacolo al mercato interno o che dubita seriamente della sua compatibilità con il diritto dell’Unione. In tal caso, l’adozione del progetto di misura viene ulteriormente sospesa per i tre mesi successivi alla notifica della Commissione. In assenza di una notifica in tal senso, l’autorità nazionale di regolamentazione interessata può adottare il progetto di misura, tenendo nella massima considerazione le osservazioni formulate dalla Commissione, dal BEREC o da un’altra autorità nazionale di regolamentazione. 2.   Nel periodo di tre mesi di cui al paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione, il BEREC e l’autorità nazionale di regolamentazione interessata cooperano strettamente allo scopo di individuare la misura più idonea ed efficace alla luce degli obiettivi stabiliti all’, tenendo debitamente conto del parere dei soggetti partecipanti al mercato e della necessità di garantire una pratica regolamentare coerente. 3.   Entro sei settimane dall’inizio del periodo di tre mesi di cui al paragrafo 1, il BEREC esprime un parere sulla notifica della Commissione di cui al paragrafo 1, indicando se ritiene che il progetto di misura debba essere modificato o ritirato e, se del caso, avanza a tal fine proposte specifiche. Il parere è motivato e reso pubblico. 4.   Se nel proprio parere condivide i seri dubbi della Commissione, il BEREC coopera strettamente con l’autorità nazionale di regolamentazione interessata allo scopo di individuare la misura più idonea ed efficace. Prima della fine del trimestre di cui al paragrafo 1, l’autorità nazionale di regolamentazione può: a) modificare o ritirare il suo progetto di misura tenendo nella massima considerazione la notifica della Commissione di cui al paragrafo 1 nonché il parere del BEREC; o b) mantenere il suo progetto di misura. 5.   Entro un mese dalla fine del trimestre di cui al paragrafo 1 e tenendo nella massima considerazione l’eventuale parere del BEREC, la Commissione può: a) formulare una raccomandazione in cui si chiede all’autorità nazionale di regolamentazione interessata di modificare o ritirare il progetto di misura, includendo proposte specifiche a tal fine e fornendo le ragioni che giustificano la sua raccomandazione, in particolare qualora il BEREC non condivida i seri dubbi della Commissione; b) adottare una decisione in cui scioglie le riserve indicate conformemente al paragrafo 1; oppure c) per i progetti di misura che rientrano nell’, paragrafo 3, secondo comma, o nell’, paragrafo 2, adottare una decisione che impone all’autorità nazionale di regolamentazione interessata di ritirare il progetto di misura, qualora il BEREC condivida i seri dubbi della Commissione, accompagnata da un’analisi dettagliata e obiettiva dei motivi per i quali la Commissione considera che il progetto di misura non debba essere adottato, congiuntamente a proposte specifiche volte a modificare il progetto di misura, nel rispetto della procedura di cui all’, paragrafo 7, che si applica mutatis mutandis. 6.   Entro un mese dalla data di formulazione della raccomandazione della Commissione ai sensi del paragrafo 5, lettera a), o di ritiro delle riserve a norma del paragrafo 5, lettera b), l’autorità nazionale di regolamentazione interessata comunica alla Commissione e al BEREC la misura finale adottata. Tale periodo può essere prorogato per consentire all’autorità nazionale di regolamentazione di avviare una consultazione pubblica ai sensi dell’. 7.   L’autorità nazionale di regolamentazione motiva la decisione di non modificare o ritirare il progetto di misura sulla base della raccomandazione di cui al paragrafo 5, lettera a). 8.   L’autorità nazionale di regolamentazione può ritirare il progetto di misura in qualsiasi fase della procedura.
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