Art. 34

Disposizioni di attuazione

In vigore dal 11 dic 2018
Disposizioni di attuazione Previa consultazione pubblica e consultazione con le autorità nazionali di regolamentazione, tenendo nella massima considerazione il parere del BEREC, la Commissione può adottare raccomandazioni o linee guida in relazione all’ che stabiliscano la forma, il contenuto e il livello di dettaglio delle notifiche richieste a norma dell’, paragrafo 3, le circostanze in cui le notifiche non sono richieste e il calcolo dei termini.
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