Art. 18
Modifica dei diritti e degli obblighi
In vigore dal 11 dic 2018
Modifica dei diritti e degli obblighi
1. Gli Stati membri garantiscono che i diritti, le condizioni e le procedure relativi alle autorizzazioni generali e ai diritti d’uso dello spettro radio o delle risorse di numerazione o di installare strutture possano essere modificati solo in casi obiettivamente giustificati e in misura proporzionata, tenendo conto, se del caso, delle condizioni specifiche applicabili ai diritti trasferibili d’uso dello spettro radio o delle risorse di numerazione.
2. Salvo i casi in cui le modifiche proposte sono minime e sono state convenute con il titolare dei diritti o dell’autorizzazione generale, l’intenzione di procedere a simili modifiche è comunicata nel modo appropriato. Ai soggetti interessati, ivi compresi gli utenti e i consumatori, è concesso un periodo di tempo sufficiente affinché possano esprimere la propria posizione al riguardo. Tale periodo, tranne in casi eccezionali, non può essere inferiore a quattro settimane.
Le modifiche sono pubblicate, unitamente ai relativi i motivi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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