Art. 17
Separazione contabile e rendiconti finanziari
In vigore dal 11 dic 2018
Separazione contabile e rendiconti finanziari
1. Gli Stati membri prescrivono alle imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazione elettronica o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico e godono di diritti speciali o esclusivi per la fornitura di servizi in altri settori nello stesso Stato membro o in un altro Stato membro:
a)
di tenere una contabilità separata per le attività attinenti alla fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica nella misura che sarebbe richiesta se dette attività fossero svolte da soggetti con personalità giuridica distinta, onde individuare tutti i fattori di costo e ricavo, congiuntamente alla base del loro calcolo e ai metodi dettagliati di imputazione utilizzati, relativi a tali attività, compresa una ripartizione suddivisa per voci delle immobilizzazioni e dei costi strutturali; oppure
b)
di provvedere a una separazione strutturale per le attività attinenti alla fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica.
Ciascuno Stato membro ha facoltà di non applicare le prescrizioni di cui al primo comma alle imprese il cui fatturato annuo sia inferiore a 50 milioni di euro nelle attività attinenti alla fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica nell’Unione.
2. Se le imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazione elettronica o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico non sono soggette ai requisiti del diritto delle società e non soddisfano i criteri relativi alle piccole e medie imprese previsti nelle norme contabili del diritto dell’Unione, i loro rendiconti finanziari sono elaborati e presentati a una revisione contabile indipendente e successivamente pubblicati. La revisione è effettuata in conformità delle pertinenti norme dell’Unione e nazionali.
Il primo comma del presente paragrafo si applica anche alla separazione contabile di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a).
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