Art. 26

Richieste di esecuzione delle decisioni che impongono ammende o penalità di mora

In vigore dal 11 dic 2018
Richieste di esecuzione delle decisioni che impongono ammende o penalità di mora 1.   Gli Stati membri provvedono affinché, su istanza dell'autorità richiedente, l'autorità adita dia esecuzione alle decisioni che impongono ammende o penalità di mora adottate conformemente agli dall'autorità richiedente. Questa disposizione si applica soltanto nella misura in cui, dopo aver compiuto ragionevoli sforzi nel proprio territorio, l'autorità richiedente accerti che l'impresa o l'associazione di imprese nei cui confronti l'ammenda o la penalità di mora è esecutiva non dispone di beni sufficienti nello Stato membro dell'autorità richiedente per consentire il recupero di detta ammenda o penalità di mora. 2.   Per i casi non contemplati dal paragrafo 1 del presente articolo, in particolare quando l'impresa o l'associazione di imprese nei cui confronti l'ammenda o la penalità di mora è esecutiva non è stabilita nello Stato membro dell'autorità richiedente, gli Stati membri dispongono che, su istanza dell'autorità richiedente, l'autorità adita possa dare esecuzione alle decisioni che impongono ammende o penalità di mora adottate a norma degli dall'autorità richiedente. L', paragrafo 3, lettera d), non si applica ai fini del presente paragrafo. 3.   L'autorità richiedente può richiedere l'esecuzione soltanto di una decisione definitiva. 4.   Le questioni relative ai termini di prescrizione per l'esecuzione di ammende e penalità di mora sono disciplinate dal diritto nazionale dello Stato membro dell'autorità richiedente.
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