Art. 27
Principi generali di cooperazione
In vigore dal 11 dic 2018
Principi generali di cooperazione
1. Gli Stati membri provvedono affinché alle richieste di cui agli sia data esecuzione dall'autorità adita ai sensi del diritto nazionale dello Stato membro dell'autorità adita.
2. Alle richieste di cui agli è data esecuzione senza indebito ritardo mediante uno strumento uniforme corredato di una copia dell'atto da notificare o a cui dare esecuzione. Tale strumento uniforme indica i seguenti elementi:
a)
la denominazione, l'indirizzo conosciuto del destinatario e altre informazioni utili alla sua identificazione;
b)
un riassunto dei fatti e delle circostanze pertinenti;
c)
un riassunto della copia acclusa dell'atto da notificare o a cui dare esecuzione;
d)
la denominazione, l'indirizzo e altri dati di contatto dell'autorità adita; e
e)
il termine entro cui si dovrebbe effettuare la notifica o l'esecuzione, quali i termini decadenziali previsti dalla legge o i termini di prescrizione.
3. Per le richieste di cui all', oltre ai requisiti di cui al paragrafo 2 del presente articolo, lo strumento uniforme contiene quanto segue:
a)
le informazioni relative alla decisione che consente l'esecuzione nello Stato membro dell'autorità richiedente;
b)
la data in cui la decisione è diventata definitiva;
c)
l'importo dell'ammenda o penalità di mora; e
d)
le informazioni che attestano gli sforzi ragionevoli compiuti dall'autorità richiedente per dare esecuzione alla decisione nel proprio territorio.
4. Lo strumento uniforme che consente l'esecuzione da parte dell'autorità adita costituisce l'unica base delle misure di esecuzione adottate da tale autorità, fatti salvi i requisiti di cui al paragrafo 2. Esso non è oggetto di alcun atto di riconoscimento, completamento o sostituzione nello Stato membro dell'autorità adita. L'autorità adita adotta tutte le misure necessarie per l'esecuzione della richiesta in questione, salvo che l'autorità adita invochi il paragrafo 6.
5. L'autorità richiedente provvede affinché lo strumento uniforme sia trasmesso all'autorità adita nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro dell'autorità adita, a meno che l'autorità adita e l'autorità richiedente concordino bilateralmente, caso per caso, che lo strumento uniforme possa essere trasmesso in un'altra lingua. Ove richiesto dal diritto nazionale dello Stato membro dell'autorità adita, l'autorità richiedente fornisce una traduzione dell'atto da notificare o della decisione che consente l'esecuzione dell'ammenda o della penalità di mora nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro dell'autorità adita. Questo non pregiudica il diritto dell'autorità adita e di quella richiedente di concordare bilateralmente, caso per caso, che tale traduzione possa essere fornita in una lingua diversa.
6. L'autorità adita non è tenuta a dare esecuzione a una richiesta di cui agli o 26 se:
a)
la richiesta non è conforme alle disposizioni del presente articolo; o
b)
l'autorità adita è in grado di addurre validi motivi che dimostrino come l'esecuzione della richiesta sarebbe manifestamente contraria all'ordine pubblico dello Stato membro nel quale essa dovrebbe aver luogo.
Se l'autorità adita intende rifiutare una richiesta di assistenza di cui agli o 26 o chiede ulteriori informazioni, contatta l'autorità richiedente.
7. Gli Stati membri provvedono affinché, ove richiesto dall'autorità adita, l'autorità richiedente sostenga tutti i costi aggiuntivi ragionevoli, compresi i costi di traduzione, retributivi e amministrativi, in relazione alle misure adottate a norma degli o 25.
8. L'autorità adita può recuperare l'importo totale dei costi sostenuti in relazione alle azioni intraprese di cui all' dalle ammende o penalità di mora riscosse per conto dell'autorità richiedente, compresi i costi di traduzione, retributivi e amministrativi. Se l'autorità adita non riesce a riscuotere le ammende o penalità di mora, può chiedere all'autorità richiedente di farsi carico dei costi sostenuti.
Gli Stati membri hanno la facoltà di disporre che l'autorità adita possa anche recuperare i costi sostenuti in relazione all'esecuzione di siffatte decisioni dall'impresa nei cui confronti l'ammenda o la penalità di mora è esecutiva.
L'autorità adita recupera gli importi dovuti nella valuta del suo Stato membro, secondo le leggi, regolamentazioni, procedure o prassi amministrative in vigore in tale Stato membro.
L'autorità adita converte, se necessario, in conformità del diritto e della prassi nazionali, l'importo delle ammende o penalità di mora nella valuta del suo Stato membro applicando il tasso di cambio in vigore alla data in cui le ammende o penalità di mora sono state imposte.
Storico versioni
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