Art. 25

Richieste di notifica degli addebiti e di altra documentazione

In vigore dal 11 dic 2018
Richieste di notifica degli addebiti e di altra documentazione Fatta salva ogni altra forma di notifica effettuata da un'autorità richiedente conformemente alle norme vigenti nel suo Stato membro, gli Stati membri provvedono affinché, su istanza dell'autorità richiedente, l'autorità adita notifichi al destinatario, per conto dell'autorità richiedente: a) gli addebiti riguardanti la presunta infrazione dell'articolo 101 o 102 TFUE e le decisioni che applicano tali articoli; b) qualsiasi altro atto procedimentale adottato nell'ambito del procedimento istruttorio che debba essere notificato a norma del diritto nazionale; e c) qualsiasi altra documentazione pertinente relativa all'applicazione dell'articolo 101 o 102 TFUE, inclusa la documentazione relativa all'esecuzione delle decisioni che applicano ammende o penalità di mora.
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