Art. 46
Elementi dell'attivo
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Elementi dell'attivo
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La disposizione stabilisce quali beni possono comporre il capitale sottoscritto di una società. È consentito utilizzare esclusivamente elementi dell'attivo che possano essere valutati economicamente. Al tempo stesso, la norma vieta espressamente che tali elementi siano costituiti da impegni a eseguire lavori o a svolgere prestazioni di servizi.
La norma mira a garantire l'effettività e la consistenza patrimoniale del capitale sottoscritto, assicurando che sia composto solo da beni dal valore economico reale e certo.
Si applica a chi costituisce o sottoscrive il capitale sociale e deve effettuare conferimenti patrimoniali a favore della società.
Un socio intende sottoscrivere una quota di capitale promettendo di svolgere gratuitamente l'attività di manutenzione dei locali aziendali per un anno. In base alla norma, questo impegno a prestare servizi non può essere utilizzato per costituire il capitale sottoscritto, richiedendosi invece un elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.