Art. 44

Disposizioni generali

In vigore dal 14 giu 2017
Disposizioni generali 1.   Le misure di coordinamento prescritte dal presente capo si applicano alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri riguardanti i tipi di società elencati nell'allegato I. 2.   Gli Stati membri possono non applicare il presente capo alle società di investimento a capitale variabile e alle cooperative, costituite in uno dei tipi di società di cui all'allegato I. Qualora le legislazioni degli Stati membri si avvalgano di tale facoltà, esse impongono a tali società di far comparire rispettivamente i termini «società di investimento a capitale variabile» o «cooperativa» su tutti i documenti di cui all'.
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