Art. 43
Comitato di contatto
In vigore dal 14 giu 2017
Comitato di contatto
Il comitato di contatto istituito dall' della direttiva 78/660/CEE del Consiglio (32) ha anche il compito di:
a)
agevolare, fatti salvi gli articoli 258 e 259 del trattato, un'applicazione armonizzata delle norme di cui alle sezioni 2, 3 e di cui alla presente sezione mediante regolare concertazione, in particolare, su problemi concreti di applicazione;
b)
consigliare, se necessario, la Commissione sui complementi e sugli emendamenti da apportare alle norme delle sezioni 2 e 3 e della presente sezione.
Storico versioni
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