Art. 47

Prezzo di emissione delle azioni

In vigore dal 14 giu 2017
Prezzo di emissione delle azioni Le azioni non possono essere emesse per un importo inferiore al loro valore nominale o, in mancanza di questo, al valore contabile. Tuttavia, gli Stati membri possono permettere che le persone che, professionalmente, collocano azioni, corrispondano un importo inferiore all'importo totale delle azioni da essi sottoscritte nel corso di tale operazione.
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