Art. 48

Liberazione di azioni emesse come corrispettivo

In vigore dal 14 giu 2017
Liberazione di azioni emesse come corrispettivo Le azioni emesse come corrispettivo di conferimenti devono essere liberate al momento della costituzione della società o quando la società ottiene l'autorizzazione a iniziare la propria attività, in misura non inferiore al 25 % del valore nominale o, in mancanza di un valore nominale, del valore contabile. Tuttavia, le azioni emesse come corrispettivo di conferimenti non in contanti al momento della costituzione della società o quando la società ottiene l'autorizzazione a iniziare la propria attività devono essere interamente liberate entro cinque anni dalla costituzione della società o da quando essa ha ottenuto l'autorizzazione.
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In sintesi

Le azioni emesse a fronte di conferimenti devono essere pagate per almeno il 25% del loro valore nominale (o contabile) subito, al momento della costituzione o dell'autorizzazione ad avviare l'attività. Se invece i conferimenti sono diversi dal contante, le relative azioni devono essere pagate per intero entro cinque anni dalla costituzione o dall'ottenimento dell'autorizzazione. La regola stabilisce quindi scadenze e percentuali precise a seconda della tipologia di apporto.

Perché esiste questa norma

La norma mira a garantire l'effettiva consistenza del capitale sociale imponendo il versamento minimo immediato o tempi certi per la liberazione delle azioni emesse a fronte di conferimenti.

A chi si applica

Si applica alle società in fase di costituzione o di autorizzazione all'avvio dell'attività e ai soci che sottoscrivono azioni a fronte di conferimenti.

Esempio pratico

Una nuova società viene costituita e un socio sottoscrive azioni offrendo un bene non in denaro come corrispettivo. Per legge, la liberazione totale di queste azioni dovrà essere completata al massimo entro cinque anni dalla costituzione o dall'autorizzazione all'attività.

Adempimenti e conseguenze

Obbligo di liberare almeno il 25% del valore nominale o contabile al momento della costituzione o dell'autorizzazione, e obbligo di liberare interamente entro cinque anni le azioni emesse a fronte di conferimenti non in contanti.

Domande frequenti

Qual è la percentuale minima da versare al momento della costituzione della società?È necessario liberare almeno il 25% del valore nominale delle azioni o, in sua mancanza, del valore contabile.
Entro quanto tempo devono essere liberate le azioni a fronte di conferimenti non in contanti?Devono essere interamente liberate entro cinque anni dalla costituzione della società o dal momento in cui viene ottenuta l'autorizzazione a iniziare l'attività.
Cosa si considera come riferimento se le azioni sono prive di valore nominale?In mancanza di un valore nominale, la percentuale minima del 25% si calcola sul valore contabile delle azioni.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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