Art. 48
Liberazione di azioni emesse come corrispettivo
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Liberazione di azioni emesse come corrispettivo
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Le azioni emesse a fronte di conferimenti devono essere pagate per almeno il 25% del loro valore nominale (o contabile) subito, al momento della costituzione o dell'autorizzazione ad avviare l'attività. Se invece i conferimenti sono diversi dal contante, le relative azioni devono essere pagate per intero entro cinque anni dalla costituzione o dall'ottenimento dell'autorizzazione. La regola stabilisce quindi scadenze e percentuali precise a seconda della tipologia di apporto.
La norma mira a garantire l'effettiva consistenza del capitale sociale imponendo il versamento minimo immediato o tempi certi per la liberazione delle azioni emesse a fronte di conferimenti.
Si applica alle società in fase di costituzione o di autorizzazione all'avvio dell'attività e ai soci che sottoscrivono azioni a fronte di conferimenti.
Una nuova società viene costituita e un socio sottoscrive azioni offrendo un bene non in denaro come corrispettivo. Per legge, la liberazione totale di queste azioni dovrà essere completata al massimo entro cinque anni dalla costituzione o dall'autorizzazione all'attività.
Obbligo di liberare almeno il 25% del valore nominale o contabile al momento della costituzione o dell'autorizzazione, e obbligo di liberare interamente entro cinque anni le azioni emesse a fronte di conferimenti non in contanti.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.